WIRE โ Da quanto si pu leggere sui mezzi di informazione, non avendo accesso alle carte processuali, non si trattato tecnicamente di un licenziamento di lavoratori dipendenti, ma di un recesso da alcuni contratti di lavoro autonomo, in particolare da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e da un contratto di consulenza con partita Iva. In questo caso, siamo quindi di fronte allapplicazione di un istituto in realt generale nei rapporti contrattuali che il recesso per giusta causa, cio tutte le volte in cui la parte che deve eseguire la prestazione si rende responsabile di un inadempimento o di un fatto che non consente di proseguire la collaborazione. Quindi la dottoressa Ilaria Salis, che aveva intrattenuto questi rapporti di collaborazione con questi collaboratori, ha ritenuto che o vi fosse stato un inadempimento o vi fossero stati dei fatti che non consentivano di proseguire questa collaborazione. Per questo non siamo, ripeto, di fronte aun licenziamento in senso tecnico. Cos, con Adnkronos/Labitalia, il giuslavorista Stefano Bellomo, ordinario di Diritto del Lavoro alla Sapienza di Roma, sulla vicenda delleurodeputata di Avs, condannata dal Tribunale per il recesso senza giusta causa di due collaboratori. Bellomo chiarisce che siamo di fronte aun recesso da un rapporto di lavoro ma questo non vuol dire che la parte che recede non debba provare puntualmente quali sono le ragioni per non proseguire il rapporto. [[ge:kolumbus:liberoquotidiano:48646832]] Non quindi sufficiente dedurre in termini generici, come sembra che abbia fatto in questo caso leurodeputata Salis, la sussistenza di giusta causa, ma si deve specificare o al momento del recesso o, a maggior ragione, lo si deve fare in giudizio. Quindi spiegare le ragioni specifiche per le quali ha deciso di interrompere la collaborazione. Chi ha questo potere di recedere deve dimostrare che sussistevano le ragioni che gli consentivano di esercitare questo potere, sottolinea il giuslavorista. E Bellomo spiega che le ragioni per un recesso per giusta causa possono essere di base due. O un gravissimo inadempimento, e quindi il fatto che chi si sia obbligato a rendere una prestazione labbia resa in maniera particolarmente carente o negligente, o non labbia resa affatto. Oppure lesistenza e la commissione di comportamenti che rendono incompatibile la prosecuzione della collaborazione, sottolinea Bellomo. [[ge:kolumbus:liberoquotidiano:48656376]] Nel caso di specie delleurodeputata e dei suoi collaboratori, le cause del recesso sembra che fossero state formulate in maniera estremamente generica, e non si consentiva di ricostruire esattamente le ragioni oggettive per le quali questo recesso veniva intimato, n tanto meno questa ricostruzione stata operata in giudizio perch la committente, in questo caso, la persona convenuta, leurodeputata Salis rimasta contumace e quindi non ha dedotto nessuna prova nel giudizio. E per questa ragione la sussistenza di eventuali fatti giustificativi del recesso stata indimostrata, ribadisce lesperto. [[ge:kolumbus:liberoquotidiano:48657375]] Per quanto riguarda la condanna in contumace, Bellomo spiega che si tratta di regole che appartengono al diritto processuale, non al diritto sostanziale, ma quello che si pu dire che in realt le comunicazioni processuali avvengono agli indirizzi del convenuto. Possono avvenire con diverse modalit che possono essere quelle delle comunicazioni postali con raccomandata o con comunicazioni Pec, ma avvengono presso determinati indirizzi, come possono essere appunto nel caso di specie lindirizzo di residenza del convenuto. Il ricorrente che agisce in giudizio non ha lonere di andare a ricercare automaticamente di volta in volta lindirizzo diverso e specifico a cui sicuro che queste comunicazioni potranno essere apprese, sottolinea ancora il giuslavorista, che ricorda come esistono dei criteri di legge che individuano appunto la residenza del convenuto come luogo in cui possono essere validamente effettuate le notificazioni e se chi riceve appunto la comunicazione non si perita appunto di ritirarla o di prenderne conoscenza, rimane contumace nel processo. Non una cosa insolita questa, una eventualit che pu avvenire e che pu manifestarsi se le notifiche vengono regolarmente operate nei luoghi in cui la legge consente che vengano indirizzate. Se poi chi le riceve non si premura di verificarle e non d seguito a queste comunicazioni, questa non una mancanza di cui si fa carico chi ha operato regolarmente la notifica, ma una mancata osservanza dellonere da parte di chi la riceve, sottolinea Bellomo. E sul risarcimento del danno stabilito dal Tribunale di Milano complessivamente in 300.900 euro Bellomo sottolinea che c stata la condanna a pagare esattamente quanto i collaboratori avrebbero dovuto percepire se il rapporto di collaborazione si fosse sviluppato per tutta la durata originariamente programmata, quindi senza che sia stata considerata legittima lestizione anticipata per giusta causa. Ma non stata prevista n la reintegra n la liquidazione di un indennizzo forfettario non trattandosi di un licenziamento, conclude.
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